Regolamento per il funzionamento degli organi direttivi del Co.n.al.pa. ETS
Regolamento per il funzionamento degli organi direttivi del Co.n.al.pa.
COORDINAMENTO NAZIONALE ALBERI E PAESAGGIO ETS
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 6 novembre 2025. Aggiornato in data 28 maggio 2026
Titolo 1
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale
Art.1
Il Consiglio Direttivo Nazionale (denominato da qui e in avanti “CDN”) è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’assemblea generale di tutti i soci.
Art.2
Il Consiglio Direttivo è formato dalle figure del Presidente Nazionale, Due Vice-Presidenti, dai Consiglieri ed eventualmente da un Segretario e da un Tesoriere.
Art.3
I membri del CDN rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Art.4
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del CDN decadano dall’incarico, il CDN può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Art.5
Ove decada oltre la metà dei membri del CDN, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art.6
Un consigliere del CDN decade dalla sua carica quando non partecipa a 3 consigli direttivi consecutivi senza alcuna giustificazione scritta. Il consigliere nazionale può essere rimosso anche per indegnità, danneggiamento dell’immagine dell’Associazione e azioni personalistiche non a favore dell’Associazione. In tal caso il CDN può chiederne le dimissioni o revocare immediatamente in seduta straordinaria la sua carica.
Art.7
L’organo di Amministrazione ovvero il CDN è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Al CDN sono attribuite funzioni quali, ad esempio, curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, nominare il Presidente, il VicePresidente e il segretario, deliberare sulle domande di nuove adesioni, provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, la responsabilità delle nomine dei membri dell’associazione, la responsabilità sull’attivazione o revoca di delegazioni o di membri dell’associazione etc.
Il CDN approva o meno o revoca le convenzioni, i protocolli d’intesa, i patrocini etc. che coinvolgono le delegazioni locali o regionali.
L’utilizzo del Logo dell’Associazione Conalpa che coinvolge entità esterne alle delegazioni locali o regionali deve essere autorizzato dal CDN; la richiesta va inoltrata direttamente al CDN tramite mail o PEC.
Il CDN è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da un VicePresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio
medesimo eletto fra i presenti.
Il CDN è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, su richiesta dei due VicePresidenti o almeno uno dei probiviri ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il CDN, con deliberazione a maggioranza, autorizza il Presidente Nazionale ad aprire un conto corrente intestato alla sede centrale dell’Ente per ricevere e gestire donazioni e contributi da enti privati, fondazioni, enti pubblici, contributi e iscrizioni dai soci oltre alle erogazioni annuali del 5×1000. Il Conto corrente viene gestito dal Presidente Nazionale e dal Tesoriere, nominato direttamente dal CDN.
Art.9
Le convocazioni devono essere effettuate mediante mail o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo. In caso di urgenza la convocazione si riduce a 24 ore con effettiva motivazione.
Art.10
I verbali di ogni adunanza del CDN, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Art.11
Il CDN può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
Art.12
Il CDN può nominare commissioni tecniche riferite a specifici argomenti.
Art.13
Il CDN regola l’andamento e il buon funzionamento delle sezioni comunali e provinciali e dei Coordinamenti Regionali, dei comitati scientifici regionali e del comitato scientifico nazionale.
Art.14
Il CDN e la Segreteria Nazionale (i cui membri sono nominati dal CDN) regolano l’invio delle tessere per i soci delle varie delegazioni locali e regionali. La Segreteria Nazionale riceve tutta la documentazione proveniente dalle sezioni che viene archiviata in modo sicuro.
Art.15
Le tessere e la modulistica del Co.n.al.pa. sono di competenza esclusiva dalla sede centrale. Le tessere hanno validità annuale.
Art.16
Il logo ufficiale Co.n.al.pa. è il simbolo identificativo dell’ente e ha un’importanza fondamentale. I soci tutti si identificano nello stemma del Co.n.al.pa. quindi la sua tutela deve essere massima. Esso inoltre è identificativo di ogni sezione comunale, territoriale e provinciale regolarmente costituito e non può essere sostituito o cancellato.
Tale logo dovrà comparire in ogni materiale promozionale riferito a eventi, campagne soci, pubblicazioni o altro. Qualora la sezione o il coordinamento regionale non rispettino tassativamente la presenza del logo ufficiale dell’ente, esse potranno subire richiamo e in situazioni recidive e gravi a commissariamento e a eventuale chiusura.
Il logo del Co.n.al.pa. può essere utilizzato per eventi e pubblicazioni in coerenza con lo scopo e l’oggetto sociale dello statuto.
Il logo può essere utilizzato da associazioni e, da federazioni di associazioni o da eventuali enti che operano in ambito della tutela ambientale.
La richiesta di utilizzo del logo deve essere fatta tramite carta intestata dell’ente richiedente e inviata tramite e-mail almeno 15 giorni prima dell’evento.
L’ente richiedente, assieme alla richiesta ufficiale in carta intestata, deve inviare una breve relazione dell’evento che si vuole svolgere o della pubblicazione in corso. Per quanto riguarda l’evento è necessario inviare abstract della locandina con lista degli eventuali relatori o enti partecipanti; in caso della pubblicazione si richiede abstract del frontespizio e breve presentazione dell’opera e degli autori partecipanti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esclusivo e competente in materia di concessione del logo. Esso esamina la richiesta e l’evento in progetto e se si rispettano tutti i requisiti legati alla tutela dell’ambiente si procederà all’invio del logo.
Il logo inviato all’associazione richiedente non può essere ceduto a terzi e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per la manifestazione o per la pubblicazione in corso e di cui si è data informazione. Se questa norma non viene rispettata, l’ente negherà qualsiasi coinvolgimento con la manifestazione/pubblicazione e ritirerà la sua adesione, diffidando l’associazione a utilizzare il logo.
Titolo II
Regolamento per il funzionamento del Comitato scientifico nazionale
Art.17
Il Comitato Scientifico Nazionale è un organo consultivo presieduto da un Presidente che viene nominato dal CDN. Tale figura deve avere caratteristiche di eccellenza nella conoscenza dei problemi ambientali oltre a un valido curriculum di rilievo ovvero essere esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale; i membri possono essere soci o anche non soci dell’Associazione, purchè in linea con gli obiettivi e le finalità dell’ente.
Art.18
Il Presidente del Comitato Scientifico Nazionale è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale purché si rispettino i requisiti
di cui sopra.
Art.19
Il Presidente del Comitato Scientifico Nazionale non può essere lo stesso Presidente Nazionale dell’Associazione.
Art.20
Il Presidente o i Vice Presidenti Nazionali o in loro assenza i consiglieri nazionali delegati, hanno diritto di presiedere alle riunioni del Comitato Scientifico in qualità di membri consultivi.
Art.21
Il Comitato Scientifico Nazionale ha piena autonomia d’azione e opera sulle questioni ambientali e sulla gestione di pareri e di consigli su problematiche del territorio e su progetti di rilevanza. I pareri tecnici del CSN vengono inviati al CDN.
Art.22
Il Comitato Scientifico Nazionale si riunisce ogni qualvo lta che il Presidente Nazionale o il Presidente del Comitato ne facciano richiesta scritta tramite mail o PEC almeno quindici giorni prima. Nella mail deve essere inserito l’oggetto della richiesta e l’ordine del giorno da trattare, la data e l’ora a la sede in cui si svolgerà l’incontro. In caso di urgenza la convocazione si riduce a 24 ore con effettiva motivazione.
Art.23
Le riunioni del Comitato Scientifico Nazionale sono valide a maggioranza dei presenti e le deliberazioni vengono emanate a maggioranza dei votanti.
Art.24
Le riunioni del Comitato vengono ogni volta verbalizzate e inserite agli atti.
Art.25
I Membri del Comitato Scientifico Nazionale, se invitati, possono partecipare alla riunioni del CDN e all’Assemblea Nazionale dei soci.
Art.26
Le dimissioni di un membro del Comitato Scientifico devono essere inviate al CDN via mail o PEC.
Art.27
Le richieste da parte dei CDN, CDR, dei Comitati scientifici territoriali o da eventuali altri organi dell’Associazione afferenti le finalità dell’Associazione stessa devono essere inoltrate esclusivamente in forma scritta ed all’attenzione del Presidente del Comitato Scientifico Nazionale e per conoscenza al CDN.
Art.28
I Singoli Membri del Comitato Scientifico Nazionale, nell’ambito e nella coerenza della loro carica e funzione istituzionale, verranno contattati esclusivamente dal Presidente del Comitato Scientifico Nazionale o dal CDN. Le richieste (in forma scritta) da parte di un iscritto all’Associazione afferenti le finalità dell’Associazione stessa verranno trasmesse al relativo CD di sezione o al CDR di riferimento; quest’ultimo inoltrerà la richiesta all’attenzione del Presidente del Comitato Scientifico e per conoscenza al CDN.
Titolo III
Regolamento per il funzionamento delle sedi provinciali, comunali, territoriali e coordinamenti regionali
Organizzazione amministrativa sedi provinciali, comunali e territoriali
Art.29
Su richiesta da almeno cinque (ma il numero può essere anche superiore) soci regolarmente iscritti al Co.n.al.pa. può essere attivata una sede territoriale dell’Associazione che può essere provinciale o comunale o riferita aree territoriali ben definite.
Art.30
Le sezioni provinciali sono riferite a singole province; le sezioni comunali sono riferite a specifici comuni; le sezioni territoriali sono riferite a specifiche aree territoriali ben definite in una singola Regione. Nel caso in cui ci fossero delle sovrapposizioni geografiche di alcune entità del Co.n.al.pa., il CDN può proporne ed attuarne la fusione o l’incorporamento delle medesime.
Art.31
Le sezioni Co.n.al.pa. nominano un Consiglio Direttivo ed all’interno di esso nominano un proprio Presidente e dei consiglieri (e tra questi ultimi un Vice Presidente e un segretario). Il CD rimane in carica 3 anni. In caso di rinuncia o decadenza del Presidente, il Vice-Presidente ricoprirà l’incarico di Presidente ed in caso di rinuncia o decadenza anche del Vice-Presidente, il Segretario entro 30 giorni da tale ultima azione, dovrà convocare nuova assemblea dei soci e rieleggere nuove cariche. Qualora tali azioni non fossero attuate la sezione verrà considerata automaticamente decaduta.
Art.32
Per essere riconosciute, le sezioni Co.n.al.pa. devono inviare, tramite PEC al CDN, una richiesta scritta di riconoscimento con tutti i
nominativi del CD regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale, l’indirizzo della sede della sezione, l’indirizzo mail, il
numero di telefono di riferimento e area geografica di azione della sezione ecc…
Il CDN procederà all’esame del materiale pervenuto e procederà o meno al riconoscimento della sezione; il CDN invierà un lettera ufficiale in cui si decreta il riconoscimento della sezione. A seguire si autorizzerà la convocazione di una prima Assemblea di sezione locale. La ratifica verrà comunicata al Consiglio Direttivo Regionale competente territorialmente, se esistente.
Art.33
Un Presidente della sezione può essere membro di un’altra sezione territoriale ma non può essere contemporaneamente Presidente del Coordinamento Regionale competente territorialmente sulla stessa realtà. Se un presidente di sezione viene nominato a Presidente di un coordinamento Regionale, egli avrà trenta giorni di tempo per presentare le dimissioni dalla sua carica precedente.
Le sezioni sono strutture autonome ed operano tramite il relativo CD per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano e operano secondo le finalità e gli intenti dello Statuto Nazionale del Co.n.al.pa. e nel rispetto del presente Regolamento. Hanno l’obbligo di condividere e comunicare il proprio operato e la propria attività territoriale al CDN e al relativo CDR se esistente.
Il presidente di sezione, su delega del presidente nazionale, in accordo con il CDN, può firmare protocolli d’intesa o convenzioni con enti pubblici e fondazioni, esposti e rappresentare l’associazione in giudizio.
Possono aderire alle sezioni, tramite il loro Presidente o il suo equipollente, associazioni di settore, associazioni di categoria, cooperative, istituti, altre realtà organizzate, che si iscrivono regolarmente all’Associazione Nazionale. Tale adesione permette di conservare la loro autonomia e i loro organismi dirigenti, purché l’ente aderente acquisisca la tessera sociale e condivida le finalità dello Statuto del Co.n.al.pa. e del presente Regolamento. L’ente aderente rappresenta nominalmente e di fatto, nella figura del suo Presidente o suo equipollente, un singolo iscritto al Co.n.al.pa..
La quota di iscrizione dell’ente aderente è stabilita dal CDN.
Le sezioni comunali collaborano in sinergia con le sezioni provinciali e regionali a cui rispondono comunque del proprio operato, pur mantenendo la propria autonomia d’azione.
Art.34
Il CD è l’organo propulsore della sezione, della quale predispone e sviluppa l’attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Il CD viene riunito almeno una volta l’anno e ogni qualvolta che il Presidente del CD ne faccia richiesta scritta. La convocazione deve essere inviata via mail ai membri del CD almeno una settimana prima e deve avere al suo interno oggetto, ordine del giorno, data e ora e luogo della riunione.
Il CD è da ritenersi valido se è presente la maggioranza dei presenti compreso il Presidente. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti.
Il CD è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti. In caso di urgenza la convocazione si riduce a 24 ore con effettiva motivazione.
Art. 35
L’elezione del consiglio direttivo comunale e provinciale si svolge in questo modo: la scelta dei nuovi consiglieri viene fatta mediante le candidature presentate almeno 15 giorni prima dalle elezioni. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti e in caso di parità si procede all’elezione del più anziano. Non sono ammesse deleghe. Le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae e da un programma di quello che si vuole realizzare nei 5 anni di presidenza. Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni al CDN. I membri del futuro consiglio direttivo dovranno essere almeno 5. Le votazioni sono validamente costituite con la maggioranza dei soci . Le elezioni sono garantite da un presidente e da un segretario temporanei (presidente e segretario uscenti o in mancanza i due rappresentanti designati dai comitati locali) per seguire la validità delle elezioni. Il presidente e i membri della sezione comunale e provinciale sono eletti nella prima riunione successiva alle elezioni. I consiglieri uscenti possono ricandidarsi ed essere rieletti come pure gli organi della sezione comunale e provinciale.
Art.36
Il CD provvede alla stesura dei programmi annuali di attività che trasmette alla CDN e, se esistente, al Consiglio Direttivo Regionale (o “CDR”) entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art.37
Al termine di ogni anno il CD elabora ed approva una relazione sull’attività della Sezione che viene inviata al CDN, unitamente al bilancio della gestione finanziaria, e per conoscenza al CDR se esistente.
Art.38
Il CD delibera sulle richieste di ammissione di soci alla Sezione. Il CDN potrà richiedere documentazione aggiuntiva (o delegare il CDR se esistente o altro organo a tale compito) per le ratifiche dei nuovi soci.
Art.39
Le sezioni comunali, provinciali e territoriali possono adottare “campagne soci” sul proprio territorio di appartenenza (in armonia con eventuali “campagne soci” del Coordinamento Regionale di riferimento) comunicando, per conoscenza, tale attività al CDN in modo preventivo ovvero prima dell’attivazione stessa della “campagna soci”. Le nuove adesioni devono essere obbligatoriamente comunicate ogni 6 mesi al CDN e per conoscenza al CDR competente territorialmente (se esistente) inviando scansione o foto dei moduli e dei bonifici relativi all’iscrizione.
Art.40
I moduli delle sezioni comunali, provinciali e territoriali possono essere personalizzati inserendo al proprio interno, accanto alla dicitura “Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio” il nome della sezione, l’indirizzo, numero del proprio conto corrente postale o bancario (se esistenti ed autorizzati dalla sede centrale) e i dati di riferimento. Dovranno comunque essere presenti i dati del Co.n.al.pa. nazionale. I moduli potranno essere realizzati e forniti, su richiesta, dalla sede centrale dell’associazione.
Le sezioni locali possono promuovere soci anche attraverso il modulo di iscrizione online presente sul portale dell’associazione. Attraverso il sito, le quote dei soci vengono transitate direttamente sul conto corrente nazionale che poi, a cadenza semestrale, invierà il denaro a quelle sezioni munite di Conto Corrente.
Art.41
Le sezioni comunali, provinciali e territoriali hanno autonomia d’azione tramite il relativo CD; il Presidente del CD ha completa responsabilità della sezione incluse delle relative iniziative intraprese dal Consiglio Direttivo.
Le sezioni locali sono totalmente responsabili del buon andamento delle attività sul territorio in cui operano.
II Presidente e il CD sono responsabili del proprio operato in conformità alla leggi vigenti in Italia.
Art.42
Ogni sezione opera nel proprio ambito territoriale, in spirito di positiva collaborazione con le sezioni confinanti. In particolare le sezioni confinanti sono tenute a collaborare su materie di comune competenza geografica e/o di obiettivo e a condividere programmi e attività di interesse comune.
Il CDN può revocare le convenzioni, i protocolli d’intesa, i patrocini etc. che non rispettano lo Statuto e il regolamento e che coinvolgono le sezioni comunali, provinciali e territoriali o i coordinamenti regionali.
L’utilizzo del Logo dell’Associazione Conalpa che coinvolge entità esterne alle sezioni comunali, provinciali e territoriali deve essere autorizzato dal CDN; la richiesta va inoltrata direttamente al CDN tramite mail o PEC. Inoltre, il logo non può essere modificato o alterato.
Art.43
Le sezioni locali si dovranno munire obbligatoriamente di posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, pagine e gruppi di promozione social.
Art.44
I componenti di ogni Consiglio Direttivo di sezione prestano la loro opera a titolo gratuito. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza dalle relative cariche sociali. Il consigliere che non partecipa a tre sedute successive senza darne giustificazione scritta può essere dichiarato decaduto dall’incarico. Un membro del CD può essere rimosso anche per indegnità, danneggiamento dell’immagine dell’Associazione e azioni personalistiche non a favore dell’associazione. In tal caso il CDN può chiederne le dimissioni o revocare immediatamente in seduta straordinaria la sua carica, con successiva ratifica in assemblea dei soci.
Le sezioni possono essere commissariate direttamente dalla sede centrale per il mancato rispetto dello Statuto e del regolamento presente.
Art.45
Nel CD la carica di Consigliere e Presidente sono incompatibili con l’assunzione di incarichi politici in amministrazioni ed enti locali nel territorio di competenza.
Art.46
L’Assemblea della sezione viene riunita almeno una volta l’anno, ovvero ogni qualvolta che il Presidente o 1/3 dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta. La convocazione deve essere inviata tramite mail a tutti i soci che appartengono alla sezione rispettando l’iter di cui sopra e che sono in regola con il pagamento delle quote sociali. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti purché superiore a sette. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale. Di ogni Assemblea si redige un verbale che viene posto agli atti.
Art.47
Ogni anno, entro il 31 dicembre, la sezioni mandano una relazione al CDN e, per conoscenza, al CDR (se esistente) illustrando la propria
attività sul territorio. Ogni progetto svolto dalle sezioni deve essere comunicato obbligatoriamente per conoscenza al CDN e al CDR se esistente.
Art.48
Le sezioni devono provvedere a creare i database dei soci che devono essere obbligatoriamente aggiornati e comunicati entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre al CDN e al CDR (se esistente). I presenti database devono essere correlati dei seguenti dati:
-Nome e cognome
-Numero di telefono
-Indirizzo mail
-Residenza
-Qualifica di socio
-Titolo di studio
-Professione
-In regola o meno con le quote versate.
-Incarico all’interno della sezione (es. presidente, vicepresidente, consigliere)
I database devono essere redatti in formato excel.
All’interno del database devono essere inseriti anche i dati della sezione:
Nome sezione:
Sede operativa via, città, cap.:
Numero di telefono di riferimento:
Indirizzo di posta elettronica:
Eventuale indirizzo di posta elettronica certificata:
Pagina facebook di riferimento (inserire il link):
Pagina instagram di riferimento (inserire il link):
Art.49
Le tessere dei singoli soci aderenti alla sezione vengono inviate direttamente dalla sede centrale al presidente locale una volta ricevuta
tutta la documentazione e ratificate le iscrizioni nel CDN.
Art.50
Una sezione può essere sciolta qualora si sia verificata in essa, una delle seguenti condizioni: la mancanza del numero di soci da oltre sei mesi o qualora sia in contrasto con il presente regolamento o non conforme con il vigente statuto o per altri motivi definiti dal CDN anche su segnalazione dei CDR.
Organizzazione finanziaria sezioni provinciali, comunali e territoriali.
Art.51
Le sezioni locali, su autorizzazione del CDN e delega del presidente, possono aprire conti correnti e possono ricevere donazioni e contributi da enti quali fondazioni, istituti bancari, aziende, enti pubblici e privati.
I progetti che coinvolgono potenziali erogazioni di contributi del 5×1000 o altri fondi della Sede Centrale, sul territorio di competenza del Comitato Locale, devono essere autorizzati dal CDN. Per richiedere contributi per progetti o eventi, la sezione locale invia richiesta al CDN almeno 30 giorni prima allegando una dettagliata relazione delle spese da sostenere e una presentazione delle attività. Gli interventi riguardano i seguenti criteri: restauro e valorizzazione di vedute o luoghi di particolare interesse storico, culturale, botanico, paesaggistico e naturalistico; salvaguardia di alberi monumentali; riforestazione urbana e periurbana; partecipazione a progetti di riqualificazione o realizzazione di parchi urbani; partecipazione al restauro di giardini storici; messa a dimora di alberi e arbusti; qualsiasi altro progetto in linea con gli obiettivi e le finalità statutarie. Gli eventuali contributi ottenuti dalla sezione per progetti sul territorio devono essere comunque vincolati al territorio di competenza e devono essere tutti rendicontati.
Il CDN e il CDR, in accordo con le sezioni, possono impegnarsi nella organizzazione congiunta per quegli eventi di notevole valore scientifico e culturale che coinvolgono professionisti di rilievo nazionale o internazionale. In questo caso è previsto un contributo speciale da parte della sede centrale che però è vincolato a un solo evento all’anno. Anche in questo caso la sezione locale deve inviare al CDN una dettagliata relazione sulle spese dell’evento e su quello che si vuole organizzare.
Tutti gli altri eventi a carattere locale, feste dell’albero o quant’altro possono essere gestiti e organizzati attraverso propri fondi o raccolta di sponsorizzazioni. Tali attività dovranno essere rendicontate.
Art.52
Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Sezioni locali redigono un proprio rendiconto delle entrate e delle uscite. Una volta approvati in assemblea locale, i rendiconti devono essere inviati obbligatoriamente al CDN e per conoscenza al CDR entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Organizzazione amministrativa Coordinamenti regionali
Art.53
Almeno n. 3 sezioni tra provinciali, comunali e territoriali operative e regolarmente riconosciute, rappresentative di varie realtà in una regione, possono fare richiesta al CDN per costituire un Coordinamento Regionale del Co.n.al.pa.
Art.54
Il riconoscimento di un Coordinamento Regionale avviene attraverso l’invio al CDN, tramite PEC, dei nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale. I nominativi dovranno essere accompagnati da: data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, numero di telefono. Il CDN prenderà in visione il materiale e, qualora lo ritenesse opportuno, procederà al riconoscimento del Coordinamento Regionale.
Nella PEC dovranno essere evidenziati almeno le seguenti informazioni: il programma di azione del coordinamento regionale, la sede operativa regionale, l’indirizzo mail, il numero di telefono di riferimento, l’area geografica di azione del Coordinamento Regionale.
Art.55
L’elezione del consiglio direttivo regionale si svolge in questo modo: la scelta dei nuovi consiglieri viene fatta mediante le candidature presentate almeno 15 giorni prima dalle elezioni. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti e in caso di parità si procede all’elezione del più anziano. Non sono ammesse deleghe. Le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae e da un programma di quello che si vuole realizzare nei 3 anni di presidenza. Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni al CDN. I membri del futuro consiglio direttivo dovranno essere almeno 9 in rappresentanza delle varie realtà e sezioni locali sul territorio. Le votazioni sono validamente costituite con la maggioranza dei soci delle varie sezioni in ambito regionale. Le elezioni sono garantite da un presidente e da un segretario temporanei (presidente e segretario uscenti o in mancanza i due rappresentanti designati dai comitati locali) per seguire la validità delle elezioni. Il presidente e i membri del CDR sono eletti nella prima riunione successiva alle elezioni. I consiglieri uscenti possono ricandidarsi ed essere rieletti come pure gli organi del CDR.
Art.56
Il Consiglio Direttivo Regionale nomina un proprio Presidente, un Vice Presidente ed un segretario. Il CDR rimane in carica tre anni. In caso di rinuncia o decadenza del Presidente, il Vice Presidente ricoprirà l’incarico di Presidente ed in caso di rinuncia o decadenza anche del Vice-Presidente, entro 30 giorni da tale ultima azione, dovranno essere rielette le due cariche pena lo scioglimento del Consiglio Direttivo Regionale: il CDR senza un Presidente in carica non potrà compiere alcun atto o attività verso terzi.
Art.57
Il presidente regionale, su delega del presidente nazionale in accordo con il cdn, può firmare protocolli d’intesa o convenzioni con enti pubblici e fondazioni, esposti e rappresentare l’associazione in giudizio.
Art.58
Il CDR viene riunito una volta l’anno e ogni qualvolta che il Presidente Regionale o almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta scritta. La convocazione deve essere inviata via mail ai membri del CDR almeno una settimana prima e deve avere al suo interno oggetto, ordine del giorno, data e ora e luogo della riunione. Il CDR è da ritenersi valido se è presente la maggioranza dei presenti compreso il Presidente. Le deliberazioni del CDR sono valide a maggioranza dei presenti. Per ogni riunione si redige un verbale che viene posto agli atti. In caso di urgenza la convocazione si riduce a 24 ore con effettiva motivazione.
Art.59
Il CDR è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente anziano o in assenza da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Art.60
I membri del CDR rimangono in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art.61
I Coordinamenti Regionali sono strutture autonome ed operano tramite il relativo CDR per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano e operano secondo le finalità e gli intenti dello Statuto Nazionale del Co.n.al.pa. e nel rispetto del presente Regolamento. Hanno l’obbligo di condividere e comunicare il proprio operato e la propria attività territoriale al CDN.
Art.62
Il Coordinamento Regionale, essendo mera espressione delle realtà locali rappresentative dell’associazione, è un organo esclusivo di controllo e gestione delle attività sul territorio. Esso può organizzare eventi e attività, in collaborazione con le sedi locali e la sede centrale nazionale, per la valorizzazione e promozione del territorio. In tal caso l’organizzazione e le spese di qualsiasi evento ecc… sono a carico del CDR, così come sono loro, nella figura del Presidente del CDR, le uniche e piene responsabilità, anche in giudizio, delle azioni intraprese durante le loro attività.
Art.63
Il Coordinamento Regionale attua il collegamento e svolge opera d’informazione delle Sezioni fra loro e tra le Sezioni e gli organi nazionali dell’Associazione; esegue attività formative intese a realizzare i fini istituzionali dell’Associazione;
Art.64
I Coordinamenti Regionali hanno il dovere di promuovere l’Associazione attraverso eventi, attività di sensibilizzazioni, campagne soci e di instaurare rapporti di collaborazione con gli enti territoriali regionali quali Regione, Comuni, Università, Enti di Ricerca ecc…
Art.65
I Coordinamenti Regionali vengono inseriti nella apposita pagina di presentazione delle sedi territoriali e coordinamenti regionali sul network del Coordinamento Nazionale. Inoltre, la gestione e l’utilizzo dei social di riferimento deve essere svolta nel rispetto dello Statuto e del regolamento.
Art.66
Il Coordinamento Regionale, qualora lo ritenesse opportuno, in coerenza con lo statuto e il regolamento, può creare un proprio Comitato Tecnico-Scientifico Regionale con esperti del territorio che hanno interesse a operare in collaborazione con l’associazione.
Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce ogni qual volta che il Presidente regionale ne faccia richiesta scritta ai membri tramite mail o PEC almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione la può avvenire con preavviso di 24 ore, con indicazione della relativa motivazione.
Nella mail deve essere inserito l’oggetto della richiesta e l’ordine del giorno da trattare, la data e l’ora a la sede in cui si svolgerà l’incontro.
Le riunioni del Comitato Scientifico Regionale sono valide a maggioranza dei presenti e le deliberazioni vengono emanate a maggioranza dei votanti. Le riunioni del Comitato Scientifico vengono ogni volta verbalizzate e inserite agli atti.
Art.67
I componenti del Consiglio Regionale prestano la loro opera per conto dell’Associazione a titolo gratuito. L’assunzione di incarichi politici in amministrazioni ed enti regionali e locali nel territorio della Regione è incompatibile con la carica di consigliere e presidente.
Art.68
Il Coordinamento Regionale rappresenta l’Associazione presso la Regione e gli organismi regionali, anche mediante accordi, convenzioni, forme di collaborazione con enti pubblici o privati e con persone fisiche; opera e coordina ogni opportuno intervento e progetto, in collaborazione e sinergia con le sezioni locali, attraverso i propri consiglieri regionali, presso le pubbliche amministrazioni e i privati per contribuire alla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, per promuove manifestazioni d’interesse regionale; in collaborazione con il CDN, organizza tutte quelle azioni dedicate al territorio di competenza; si impegna nella costituzione di nuove sezioni territoriali operando per la creazione di un coordinamento delle sezioni. Il CDN approva o meno o revoca le convenzioni, i protocolli d’intesa, i patrocini etc. che coinvolgono le delegazioni locali o regionali, qualora non rispettino obiettivi e finalità dell’associazione.
Art.69
L’utilizzo del Logo dell’Associazione Conalpa che coinvolge entità esterne alle sedi locali o ai coordinamenti regionali deve essere autorizzato dal CDN; la richiesta va inoltrata direttamente al CDN tramite mail o PEC.
Art.70
I coordinamenti regionali provvedono a creare i database delle sezioni locali, con relativi soci, che devono essere obbligatoriamente aggiornati e comunicati ogni tre mesi al CDN.
I presenti database devono essere correlati dei seguenti dati:
-Nome sede locale
-Nome e cognome dei membri del consiglio direttivo
-Incarico all’interno della sezione (es. presidente, vicepresidente, consigliere)
-Nome e cognome soci locali
-Numero di telefono
-Indirizzo mail
-Residenza
-Qualifica di socio
-Titolo di studio
-Professione
-Quota sociale versata
I database devono essere redatti in formato excel.
All’interno del database devono essere inseriti anche i dati del Coordinamento Regionale:
Nome Coordinamento Regionale:
Sede operativa via, città, cap.:
Numero di telefono di riferimento:
Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo di posta elettronica certificata:
Pagina facebook di riferimento (inserire il link):
-Pagina instagram di riferimento (inserire il link):
Art.71
I membri del Consiglio Regionale possono partecipare alle sedute delle sedi locali comprese nel loro territorio di competenza con diritto di
parola e voto consultivo.
Art.72
I membri del CDN possono partecipare alle sedute dei Consigli regionali con diritto di parola e voto consultivo.
Art.73
Ogni Coordinamento Regionale opera nel proprio ambito territoriale in spirito di positiva collaborazione con i coordinamenti regionali confinanti. Essi sono tenuti a collaborare su materie dì comune competenza geografica, sempre nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dello Statuto.
Art.74
Il CDR ha facoltà di segnalare alla sede centrale una sede Locale inadempiente e che non rispetta i regolamenti e obiettivi e finalità dello Statuto o per altre motivazioni. Il CDR può richiedere al CDN, con motivazione scritta, lo scioglimento delle sedi locali che operano sul territorio regionale afferente il CDR di riferimento.
Art.75
Il CDN ha facoltà di sciogliere il Consiglio Regionale o revocare o sostituire membri del Consiglio ed in particolare, membri delle sezioni locali regionali possono essere revocati o sostituiti dal CDN anche su segnalazione del CDR ed anche per casi di indegnità o di azioni contro il regolamento, lo Statuto vigente oppure per casi di azioni di danneggiamento dell’immagine dell’Associazione o delle sue attività.
Art.76
Le assemblee regionali vengono indette dal Coordinamento Regionale e sono composte dai soci e dalle sezioni presenti nel territorio di appartenenza. Viene riunita almeno una volta l’anno e ogni qualvolta che il Presidente Regionale ne faccia richiesta scritta almeno 7 giorni prima o che almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta scritta. La convocazione deve essere inviata mail a tutti i soci che appartengono al Coordinamento Regionale, che sono residenti in loco e che sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea Regionale, in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti purché superiore a sette. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale. Di ogni Assemblea si redige un verbale che viene posto agli atti.
Art.77
Un Presidente di un Coordinamento Regionale può essere membro di un’altra sezione locale ma non può essere contemporaneamente Presidente di un altro Coordinamento Regionale o di una o più sedi Locali ricadenti nell’ambito territoriale di competenza. Nel momento della nomina come Presidente del Coordinamento Regionale da parte di un Presidente di una sede Locale, lo stesso avrà trenta giorni di tempo per presentare le dimissioni dalla sede locale. Viceversa un Presidente può dimettersi dalla relativa Presidenza di un Coordinamento Regionale per poter essere Presidente di una sede Locale (nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dimissioni dalla Delegazione Regionale) ricadente nel territorio di competenza del Coordinamento Regionale di riferimento.
Art.78
Le cariche del CDR, del presidente regionale e del Presidente del Comitato Scientifico Regionale sono incompatibili con quelle politiche e con quelle esecutive di partito.
Organizzazione finanziaria coordinamenti regionali
Art.79
I Coordinamenti Regionali, su autorizzazione del CDN, possono aprire propri conti correnti postali o bancari e possono ricevere donazioni e/o contributi da:
-Sezioni locali del Co.n.al.pa.,
-Sede nazionale del Co.n.al.pa.,
-Regione di appartenenza,
-Fondazioni,
-Istituti bancari e istituzioni finanziarie,
-Aziende sostenitrici,
-Enti pubblici e privati.
Art.80
I progetti che coinvolgono potenziali erogazioni di contributi del 5×1000 o altri fondi della Sede Centrale, sul territorio di competenza del Coordinamento Regionale, devono essere autorizzati dal CDN. Per richiedere contributi per progetti o eventi, il Coordinamento Regionale invia richiesta al CDN almeno 30 giorni prima allegando una dettagliata relazione delle spese da sostenere e una presentazione delle attività. Gli interventi riguardano i seguenti criteri: restauro e valorizzazione di vedute o luoghi di particolare interesse storico, culturale, botanico, paesaggistico e naturalistico; salvaguardia di alberi monumentali; riforestazione urbana e periurbana; partecipazione a progetti di riqualificazione o realizzazione di parchi urbani; partecipazione al restauro di giardini storici; messa a dimora di alberi e arbusti; qualsiasi altro progetto in linea con gli obiettivi e le finalità statutarie. Gli eventuali contributi ottenuti dal Coordinamento Regionale per progetti sul territorio devono essere comunque vincolati al territorio di competenza e devono essere tutti rendicontati.
Il CDN e il CDR, possono impegnarsi nella organizzazione congiunta per quegli eventi di notevole valore scientifico e culturale che coinvolgono professionisti di rilievo nazionale o internazionale. In questo caso è previsto un contributo speciale da parte della sede centrale che però è vincolato a un solo evento all’anno. Anche in questo caso il Coordinamento Regionale deve inviare al CDN una dettagliata relazione sulle spese dell’evento e su quello che si vuole organizzare.
Art.81
Entro fine anno il Coordinamento Regionale invia al CDN un proprio rendiconto su entrate e uscite che deve essere comunque approvato in sede di assemblea regionale.
Art.82
I CDR e gli enti locali non sono autorizzati a richiedere rimborsi spesa al CDN. Le spese relative alle attività istituzionali devono essere finanziate esclusivamente mediante le risorse proprie del CDR per le attività regionali e dell’ente locale per le attività locali.

