Come evitare l’abbattimento degli alberi. Leggi e regolamenti
Legislazione e regolamenti per la gestione degli alberi e per evitarne l’abbattimento indiscriminato
Gli alberi e il Codice Civile
Art. 892 – Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.
Art. 894 – Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895 – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Art. 896 – Taglio di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.
Art. 896 bis. – (1) Distanze minime per gli apiari
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.
(1) Articolo inserito dalla Legge 24 dicembre 2004, n. 313.
Art.897 – Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898 – Comunione di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899 – Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
Usucapione
L’usucapione si ha nel momento in cui sia stato piantato un albero a distanza non regolamentare dal confine, nella tolleranza, del vicino e siano trascorsi 20 anni. In questo frangente di tempo, si avrà usucapito il diritto a tenere l’albero ad una distanza inferiore rispetto a quella legale e non potrà più farsi valere il diritto dell’estirpazione. L’inizio del termine di 20 anni per usucapire la servitù costituita dal diritto a tenere l’albero a distanza infralegale decorre dal momento della messa a dimora, ma si estingue se muore o viene eliminato l’albero non essendo possibile una sostituzione dello stesso.
Come evitare l’abbattimento degli alberi
Cittadinanza attiva a favore del verde
La questione dell’abbattimento degli alberi è particolarmente complessa ed è sempre in allerta soprattutto nelle grandi città. Spesso tantissimi cittadini amanti del verde si trovano in difficoltà perchè non conoscono le principali leggi o normative o non sanno come muoversi per impedire il più possibile eventuali scempi contro il patrimonio arboreo della città. Con questo articolo, il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio vuole dare più informazioni possibili in merito alla legislazione nazionale vigente e alle normativa di gestione del verde nei condomini.
Cosa fare e come comportarsi per impedire l’abbattimento degli alberi?
Art.734 del Codice Penale. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
“Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità , è punito con l’ammenda da milletrentadue euro a seimilacentonovantasette euro.”
Il reato dell’art.734 del Codice Penale punisce la distruzione, per fatto colposo, di bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell’autorità. E’ un reato di danno che si verifica in caso di distruzione o alterazione di bellezze protette. Rientrano nei beni protetti quelli di cui all’articolo 142 d.Lgs. n.42/2004, già tutelati per legge e quelli sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dalla Regione.
Cass. pen. n. 10030/2015
“Per la realizzazione del reato previsto dall’art 734 cod. pen., non è necessaria l’irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.”
(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10030 del 10 marzo 2015)
Alberi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico
Gli alberi che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico sotto tutelati e quindi qualsiasi abbattimento è consentito previo rilascio di una specifica autorizzazione paesaggistica. Dopo l’autorizzazione bisognerà ottenere anche l’autorizzazione comunale. In assenza di autorizzazione paesaggistica l’amministratore può essere denunciato penalmente con obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi.
Alberi monumentali e filari storici
In merito alla tutela di alberi monumentali e filari storici norme molto chiare vengono dettate dalla legge nazionale n.10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani“ e principalmente all’art.7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.” Il punto 4 del suddetto articolo recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.” Nel punto 1 dell’art 7 è specificato che sono sottoposti a tutela anche “i filari e le alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani.” e “gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private”.
Oltre alla legge nazionale, ogni Regione ha proprie leggi regionali che tutelano filari e alberi monumentali. Ogni Comune, infine, ha dei regolamenti comunali del verde che regolano l’abbattimento e dettando le linee guida per una buona gestione del verde urbano. In questo caso, anche se si tratta di una proprietà privata, l’abbattimento di uno o più alberi non è sempre possibile senza l’autorizzazione dell’ufficio comunale competente.
Consultabili e scaricabili le “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” prodotte nel 2017 dal Ministero dell’Ambiente.
L’abbattimento degli alberi e la degradazione degli spazi verdi è vietato nel periodo delle nidificazioni con la legge sulla tutela della fauna selvatica Legge n.157 del 1992.
Divieto della capitozzatura e DM n.3 del 10 marzo 2020. Criteri Minimi Ambientali.
Altro decreto importante per la tutela del verde urbano è quello relativo ai Criteri Minimi Ambientali CAM Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020). In particolare nel suddetto decreto ministeriale è vietata la capitozzatura degli alberi. Il Decreto si applica alle nuove aree verdi e alla riqualificazione di quelle esistenti ed è vigente su tutto il territorio nazionale con l’obbligo di osservare le norme adottate. Si devono evitare categoricamente la pratica della capitozzatura, della cimatura e della potatura drastica, sottolineando che tali pratiche sono dannose perchè indeboliscono gli alberi e creano situazioni di instabilità generando maggiori costi di gestione.
Abbattimento e potature di alberi in un’area condominiale.
In ambito condominiale la sentenza n.24396 del 4 maggio 2005/20 giugno 2005 della Corte di Cassazione (Sez. IV penale) ha affermato che “i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppur presenti in un giardino condominiale – appaiono “irreversibili” non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini”.
La Corte d’appello di Roma, Sezione 4 civile, nella sentenza del 6 febbraio 2008 n.478 ribadisce che “l’abbattimento di alberi costituisce invero distruzione di un bene comune e pertanto innovazione vietata ai sensi dell’art.1121, 2°c. c.c., e richiedente, in quanto tale, il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio”.
E’ molto importante specificare che la decisione di abbattere gli alberi in un’area condominiale per far spazio a parcheggi, nuove infrastrutture, garage o altro è sottoposta alle ordinanze e regolamenti comunali oltre che al consenso unanime di tutti i condomini. La situazione cambia nei casi in cui gli alberi diventino un rischio per l’incolumità pubblica. In tal caso può capitare che il condominio presenti, presso gli uffici comunali competenti, la perizia firmata di un agronomo iscritto all’albo che conferma a tutti gli effetti la pericolosità degli alberi. In questo caso l’abbattimento degli esemplari avviene anche senza la volontà unanime dei condomini. In tal caso, però, l’esperto agronomo o forestale o botanico è tenuto ad essere imparziale e fare un’attenta analisi tecnico-scientifica della situazione senza prendere le parti di nessuno all’interno del condominio. Alcuni regolamenti comunali del verde prevedono spesso la sostituzione degli esemplari abbattuti. In molti casi questo importante lavoro non viene fatto e si assiste a casi in cui gli alberi non vengono ripiantati o per mancanza di volontà o per mancanza di fondi o addirittura per mancanza di spazio nello stesso condominio. Se nella medesima area condominiale lo spazio è scarso per nuove alberature, esse avverranno sul suolo comunale a spese del privato.
Recentemente in Cass. 12 luglio 2011 n.15319. la Corte d’Appello si è discostata dalla unanimità considerando la realizzazione di un parcheggio condominiale, che ha sacrificato taluni alberi, non una modifica gravosa dell’assetto condominiale ma una valorizzazione dell’immobile. Ma l’intervento di modifica deve interessare una estensione ridotta, tale da non inficiare o rovinare l’immagine dell’immobile.
In Cass. sent. n. 3223/2015. è specificato che se l’abbattimento non realizza un cambio di destinazione d’uso del giardino – ad esempio, trasformandolo in un parcheggio -, bensì una mera riorganizzazione del medesimo e che sia finalizzato a una maggiore efficienza nel godimento della cosa comune, esso rientra nelle innovazioni ammissibili a fronte del consenso dei due terzi dell’assemblea ex. art.1136, comm 5 c.c.;
La Corte di Cassazione, con sentenza n.9829 del 1992 ha stabilito che nel caso in cui un condomino richieda il risarcimento dei danni e l’eliminazione totale o parziale di alberi piantati in aiuola comune, che vanno a ridosso del proprio appartamento impedendo l’ingresso di aria e luce, occorre sempre indagare in merito alla mancanza di manutenzione degli esemplari arborei, anche se piantati a distanza legale, in modo che non costituiscano un comportamento negligente del condominio. In pratica, in questo caso viene sottolineata l’importanza del decoro condominiale e il verde ornamentale è parte integrante dello stesso. “Nel caso in cui un condomino chieda il risarcimento dei danni ed, innanzitutto, l’eliminazione totale o parziale di alberi che, piantati a distanza ravvicinata l’uno dall’altro in un’aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscano l’ingresso a questo dell’aria e della luce, tale questione deve essere risolta non soltanto alla stregua dell’art. 892 c.c., occorrendo invece indagare se la mancata manutenzione degli alberi, anche se piantati alla distanza legale, non costituisca un comportamento negligente del condominio, idoneo a cagionare ingiusto danno ed a violare il principio per il quale l’uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino.”
In merito alla potatura degli alberi presenti sul suolo di proprietà di un condominio, essa è a carico di tutti i condomini, nel caso si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa deve avvenire per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso, come pronunciato dalla Corte di Cassazione sentenza n.3666 del 1994.
Sono molto numerosi i casi in cui gli alberi creano ombra e non fanno passare luce in vicine abitazioni o appartamenti o che vanno a chiudere la visuale su un panorama. In tal caso le norme vengono regolamentate dall’articolo 892 e dall’articolo 896 del codice civile e come deciso dalla sentenza di Cassazione del 27 febbraio 2012, n.2973 in cui si legge che qualora ci sia un diritto preesistente e consolidato di veduta su un panorama (diritto preesistente all’acquisto dell’immobile), l’albero va potato o cimato nonostante le distanze regolamentari. Inoltre, un confinante può anche appellarsi all’articolo 833 del codice civile: “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”. Se il proprietario degli alberi, che causa danno al vicino, non interviene con regolari operazioni di potatura, prendendosi cura in generale degli alberi piantati sulla sua proprietà, il confinante ha diritto di agire in giudizio per chiedere un risarcimento danni, oltre all’eliminazione degli alberi, oggetto del contenzioso giudiziario.
Urgenza di taglio alberi pericolosi per evitare danni a cose e persone.
Qualora ci fosse la necessità di intervenire urgentemente perchè, in base a relazioni fitostatiche di esperti e in periodo di maltempo, ci sono alberi pericolosi che possono creare danni a cose e persone, la norma a cui fare riferimento è l’art. 1135 del c.c. in cui si legge che “l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione ordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”
Nella recente sentenza n. 679/2016 del tribunale di Roma si specifica che l’amministratore di condominio può agire anche senza autorizzazione dell’assemblea qualora gli alberi siano veramente pericolosi per comprovate ragioni e controlli da tecnici competenti con relazioni fitostatiche e prove strumentali.
Decoro architettonico e verde condominiale.
Un giardino rientra a pieno titolo nel “decoro architettonico” in quanto va a migliorare sia l’aspetto dell’edificio che la qualità della vita di chi ci abita. Si può fare riferimento all’art.1120 del Codice Civile: “sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.”
E’ obbligatorio il voto unanime di tutti i condomini, se si va ad alterare radicalmente l’aspetto del giardino e quindi a cambiare inevitabilmente l’immagine del condominio stesso, togliendo un bene godibile da più condomini. Importante vedere anche cosa dice il regolamento del condominio, se esiste in pratica un articolo che vieta ai condomini di deturpare il decoro architettonico dell’edificio.
Secondo la Cassazione (n.1472/1965): “il decoro risulta dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. Esso è opera particolare di colui che ha costruito l’edificio e di colui che ha redatto il progetto, ma una volta ultimata la costruzione costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni”
Gestione delle siepi condominiali.
Il verde del condominio, se non risulta da sempre di proprietà di un singolo condomino, (che va dimostrato attraverso documenti che lo attestino) è un bene di tutti i condomini. Generalmente si fa riferimento all’Art. 898 del Codice Civile. “Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova di contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.”
Siepi e alberi con un muro di confine
Se sul confine c’è un muro, le distanze del codice civile non andranno rispettate, e quindi gli alberi e le siepi potranno essere piantati anche ad una distanza minore. In questo caso la veduta e la luce delle due proprietà sono già limitate dal muro e dunque l’albero piantato ad una distanza inferiore alle predette, non dà alcun fastidio. Tuttavia gli alberi dovranno mantenersi all’altezza massima del muro in quanto innalzandosi possono incidere in maniera negativa sulla luce del fondo vicino. Lo stesso non vale per altri tipi di recinzione quali rete metalliza, cancello ecc…, in quanto servono solo a delimitare i confini e non arrecano alcuna diminuzione di luce e /o vista.
Cass. civ. n. 21010/2008
Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell’art. 892 cod. civ., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.
Cass. civ. n. 15016/2000
L’albero il cui tronco — e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura — e le cui branche principali — ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell’albero — non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l’art. 892, primo comma, n. 2 c.c.
Le foglie degli alberi creano problemi alle grondaie del vicino
Si tratta di un problema ampiamente dibattuto dalla giurisprudenza. Le foglie degli alberi possono ostruire i canali delle grondaie e i tombini e arrecare dei problemi alle strutture, se non si interviene con la dovuta manutenzione degli stessi e si pianificano interventi di potatura mirata degli alberi.
Se l’albero del vicino è posto a distanza legale e se i suoi rami non arrivano fino alla sua casa e lo foglie sono semplicemente portate dal vicino, il proprietario dell’albero non ha alcuna responsabilità. Gli articolo del Codice Civile che regolamento la materia dal 892 a 896 stabiliscono l’obbligo di rispettare una distanza di tre metri dal confine al momento della messa a dimora. Se i rami arrivano sulla prorpietà altrui il vicino ha il diritto di chiedere la potatura dei rami, ma nulla di più e si possono tagliare le radici che invadono la proprietà.
Radici di un albero che rovinano la pavimentazione del confinante.
Art. 896 del codice civile. Recisione di rami protesi e di radici.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se il proprietario degli alberi non intende recidere i rami che sconfinano, il vicino non può provvedere al taglio ma deve rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che imponga la parziale potatura e l’eventuale risarcimento del danno. Se il problema dei rami degli alberi deriva dall’aver piantato un albero violando le distanze minime dal confine (3 metri alto fusto e mezzo metro per la siepe), il confinante può chiedere l’estirpazione degli alberi posti sul confine.
Queste distanze non andranno rispettate se sul confine si trova un muro. In tal caso la veduta e la luce delle due proprietà e già limitata e quindi un albero piantato a distanza inferiore non da alcun fastidio. Comunque dovranno mantenersi all’altezza massima del muro in quanto innalzandosi potranno incidere nuovamente in maniera negativa sulla vista e sulla luce del fondo vicino. Questo non vale invece altri di recinzione come rete metallico, cancello ecc.. quanto non arreccano nessuna divisione di luce e/o vista ai fondi e servono solo per delimitare i confini.
Il diritto di avere rami protesi sul fondo del vicino può leggittimamente costituire oggetto di servitù a condizione che sia il risultato di un contratto o di destinazione del padre di famiglia. Al fine di ritenere leggittimo il protendimento dei rami, il proprietario del terreno deve provare la costituzione per titolo o per destinazione del padre di famiglia della specifica servitù che permette lo sviluppo dei rami sul fondo vicino.
Cass. civ. n. 19035/2008
Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall’art. 896 cod. civ., non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.
Cass. civ. n. 323/1999
L’art. 896 c.c. considera illegittimo l’addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo.
Interessante questo caso a Senigallia in cui il giudice ha deciso nessun risarcimento per i danni delle radici nella proprietà del vicino.
Cosa fare se in ambito condominiale c’è l’interesse a tagliare alberi?
- Accertarsi che ci sia una perizia da parte di un agronomo iscritto all’albo o dei tecnici comunali addetti in cui si attesti nei minimi dettagli che c’è una pericolosità sicura di caduta dell’albero o degli alberi segnalati.
- Se l’amministratore del condominio ha programmato il taglio degli alberi e non si è accertato tramite perizia di una loro effettiva pericolosità, si può denunciare il fatto al servizio competente del Comune di appartenenza.
- Se si vogliono abbattere alberi per creare nuovi parcheggi ci si oppone chiedendo l’unanimità dei condomini o si chiede di consultare il regolamento comunale del verde pubblico, con documentazione sul divieto di abbattimento di alberi nelle aree private.
Cosa fare se il taglio di alberi avviene in un’area pubblica o privata?
- Si acquisiscono tutti gli elementi utili per un’eventuale denuncia, indicando il luogo, l’indirizzo (Via o Piazza, numero civico se presente, Comune/frazione/quartiere), eventuali punti di riferimento, coordinate geografiche. Specificare quando il fatto è accaduto, riportando dati, orari se possibile. Importante poi il materiale fotografico o video che sono fondamentali per qualsiasi denuncia. Di fatto, il materiale fotografico e video rimane una prova importantissima per testimoniare la condizione dell’albero “prima” e “dopo”.
- Dopo aver acquisito tutti gli elementi fondamentali, si fa una segnalazione alla forze dell’ordine, in particolare alla polizia municipale o ai Carabinieri Forestali, oltre a mandare per conoscenza tutto il materiale raccolto agli uffici comunali di competenza. In questo caso bisogna ricordare che nei centri urbani i Carabinieri Forestali non hanno competenza e possono intervenire solo in caso di abbattimento o danneggiamento di alberi o filari storici di notevole interesse storico-culturale e naturalistico come previsto dall’art.7 della legge 10 del 2013. Gli alberi sono anche importanti habitat per la fauna selvatica, costituendo un patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della Legge 157/92 che recepisce convenzioni internazionali; la stessa Legge 157/92 agli articoli 3 e 21 lettera “o” tutela nidi, uova e piccoli nati degli uccelli; molte regioni si sono uniformate in merito alla tutela degli habitat per la riproduzione dell’avifauna e hanno prodotto leggi proprie.
Il Comune sta tagliando alberi secolari e di notevole importanza. Cosa posso fare?
- Accertarsi prima di tutto che si tratti di alberi protetti da leggi nazionali, leggi regionali o regolamenti comunali del verde oltre ad avere un notevole valore storico-culturale documentato nel tempo.
- Accertarsi dell’ esistenza di un parere favorevole dell’agronomo comunale o di un agronomo – forestale iscritto all’albo o di staff tecnico-scientifico o degli stessi Carabinieri Forestali e uffici competenti se si tratta di esemplari protetti da leggi regionali e nazionali.
- Richiedere documentazione con accesso agli atti tramite PEC per capire se l’albero è stato schedato come malato o pericoloso per l’incolumità pubblica. Solo un’accurata indagine scientifica può dire se l’albero è sano o pericoloso.
- Se l’albero non è ritenuto pericoloso si può intervenire con un’altra relazione di un agronomo o forestale che deve testimoniare con dati alla mano che gli alberi sono sani e non vanno abbattuti.
- Se gli alberi sono sani e il taglio non viene fermato nonostante le segnalazioni ai Carabinieri Forestali e organi competenti, si può procedere con un esposto alla Procura della Repubblica allegando tutta la documentazione possibile facendosi appoggiare da più associazioni ambientaliste e comitati di cittadini.
Non si tagliano più alberi senza validi e comprovati motivi.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9178/2022, segna una tappa storica nella tutela e salvaguardia degli alberi in generale. Il massimo organo di giustizia amministrativa nel nostro paese evidenzia come sia fondamentale una seria motivazione di abbattimento di un albero, legata a effettive problematiche fitosanitarie e di stabilità dell’esemplare che siano ampiamente documentate da una serie di perizie tecniche strumentali e non solo attraverso la valutazione visiva.
Si tratta, quindi, di un provvedimento molto importante nella gestione del verde urbano perché evita l’abbattimento di un albero in piena salute se non si ha la certezza scientifica e l’esistenza di un rischio potenziale per la pubblica incolumità.
Link utili in cui scaricare materiale informativo sulla tutela di alberi monumentali e verde urbano
Linee guida per la gestione del verde urbano
Elenco degli alberi monumentali d’Italia ai sensi della Legge n. 10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
Occorre o no una ordinanza del sindaco da apporre sull’albero o nelle sue vicinanze prima della potatura o taglio di un albero su territorio comunale?
L’Ordinanza del Sindaco è obbligatoria.