Alberi lungo le strade. Una guerra infinita.

Gli alberi lungo le strade sono visti un problema

e non una risorsa contro l’inquinamento.

 

Storico filare di alberi secolari lungo arteria stradale. Foto Colazilli

 

Sono migliaia gli alberi che vengono  decimati sulle strade italiane per ragioni legate alla sicurezza stradale. Gli Alberi diventano subito simboli malefici di incidenti e mostruosi avversari degli automobilisti amanti della velocità che vogliono diventare padroni della strada. Siamo di fronte a una vera e propria “guerra” tra le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, gli automobilisti e gli alberi che non hanno più nessuna pace e che vengono fatti a pezzi dalle motoseghe nella stragrande maggioranza dei casi. Basta un sinistro per far cominciare la distruzione in grande stile.

Spesso alla base di questi scempi ambientali c’è una grande ignoranza, una mancanza di educazione ambientale, un senso civico inesistente, un imbarbarimento dei cervelli e una errata lettura (spesso molto, ma molto superficiale) della legislazione vigente in materia stradale.  Scopo di questo articolo è infatti quello di informare il più possibile su come stanno realmente le cose.

 Troppo spesso l’eliminazione degli alberi  fa riferimento  alla famosa e famigerata sentenza della Cassazione n. 17601 del 15 aprile 2010 che ha scatenato un dibattito senza precedenti sulla gestione del verde urbano e sulla strade. La sentenza afferma in pratica che sono fuorilegge tutti gli alberi che non si trovano ad almeno 6 metri dalla carreggiata, con riferimento all’art .26 del Nuovo Codice della Strada. In realtà, come è stato ampiamente e dettagliatamente spiegato da esperti, è stata fatta una interpretazione errata di tale codice che non obbliga assolutamente all’eliminazione delle alberature stradale presistenti ma il regolamento di attuazione è riferito alla messa a dimora di alberi su nuove strade in corso d’opera.

Come recita il comma 6 dell’art.26 del Codice della Strada “ La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.”

In data 1 giugno 2011,  a seguito della interrogazione parlamentare n.4-04511  relativa agli abbattimenti di alberi lungo le più suggestive strade italiane, il  Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto chiarire la sua posizione  in merito a questa situazione. Nella risposta si sottolinea che “la sentenza, riferendosi ad un singolo caso concreto, sembrerebbe non costituire enunciazione di principio generale” Di fatto, secondo il Ministro, la Corte suprema ha interpretato le prescrizione contenute nell’articolo 26, comma 6 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada come applicabili anche per gli alberi già impiantati lateralmente alle strade, al momento dell’entrata in vigore del codice della strada. Il Ministero conclude che il problema delle alberature stradali “ si riduce, per così dire, a definire il regime temporale della disposizione”. Il ministero di fatto risponde che gli alberi preesistenti possono rimanere ma non è possibile ripiantarne di nuovi  “Pertanto, ad avviso del Ministero, gli alberi impiantati prima dell’entrata in vigore del codice della strada, nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai 6 metri, non devono essere rimossi, né si deve provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza. Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.”

Nella circolare del Ministero dei Trasporti in data  10/06/2011, Prot. 3224 e OGGETTO: Richiesta di parere D. Lgs. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali si sottolinea che Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 07.05.2010, n. 17601 sembra comunque riferirsi al singolo caso concreto, non costituendo enunciazione di principio generale.

La circolare del ministero continua che: Tale lettura dell’art. 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada, anche se non rispettassero la disposizione del c. 6 dell’ art. 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque “fuorilegge”, poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti. Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, gli alberi già impiantati, prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista dall’ art. 26 c. 6 del Regolamento possono non essere rimossi. Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto” Il Ministero specifica pure che bisogna procedere a l’installazione di dispositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o prescrivendo una velocità di marcia ridotta.”

Bisogna fare molta attenzione a questa circolare del Ministero dei Trasporti che non obbliga affatto l’abbattimento degli alberi pericolosi ma neanche prende posizione a favore di essi, lasciando il caso nelle mani degli Enti preposti e dei Comuni. C’è una bella differenza tra il “non devo essere” e il “possono non essere” rimossi. Come al solito, la confusione tutta italiana delle leggi non fa che rendere il problema sempre più complicato aprendo nuovi scenari di scontro e di critica. Questa non presa di posizione netta contro l’albericidio sulle strade lascia ai Comuni la scelta di eliminare oppure no gli alberi che possono essere ritenuti pericolosi. E basta proprio nulla per trasformarli “alberi della morte”!

In data 15-07-2011 il Dott. Giovanni Losavio, già Presidente di Corte di Cassazione e Presidente della sezione di Modena di Italia Nostra scrive in una nota:

“Si deve subito osservare che la sentenza è fondata su un palese (agevolmente riconoscibile) fraintendimento di lettura della disciplina del Codice della Strada (articoli 3 e 16) e del relativo regolamento di esecuzione (articolo 26) che detta prescrizioni, non già per l’assetto delle aree di proprietà stradale (né in particolare per le fasce di pertinenza e cioè per le strisce di terreno comprese tra la carreggiata ed il confine stradale), ma per le fasce di rispetto esterne al confine stradale, ponendo “vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni , depositi e simili”.” Sempre secondo il dott. Losavio ““E’ certo per altro che le strade pubbliche, con le relative pertinenze, se aperte da oltre cinquant’anni (settanta, secondo la legge di conversione del decreto – sviluppo), siano assoggettate alla tutela a norma dell’articolo 10 comma 1, del Codice dei beni culturali. Le alberature marginali, come pertinenze delle strade pubbliche, hanno dunque la protezione del consecutivo articolo 12 e solo su autorizzazione delle Soprintendenze potrebbero essere abbattute.”

E’ importante anche specificare quando sia importante la gestione delle alberature in prossimità delle strade per evitare eventi franosi come si nota nell’art. 31 comma 1 del Codice della Strada.

“.I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.”

Per quanto riguarda l’attuale legislazione di tutela degli alberi e dei filari secolari anche lungo le strade si deve fare riferimento alla  Legge 14 gennaio 2013 , n. 10  e in particolare all’art.7 – Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Al comma b sono oggetto di protezione “i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani”.  Le singole Regioni hanno poi proprie leggi regionali in merito alla tutela degli alberi monumentali e del patrimonio arboreo  e boschivo.

Abbattere gli alberi sulle strade comporta un aumento esponenziale delle polveri sottili che vengono trattenute e assorbite dai vegetali e che sono altamente nocive per la nostra salute. Si va a compromettere così quella formidabile mitigazione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico che è alla base della qualità della vita di intere comunità.

Nei paesi d’Oltralpe si fanno da anni studi interessanti sulle alberature stradali capaci di aumentare l’attenzione dei guidatori ed abbassare il livello di velocità.   Le ricerche sono state svolte principalmente in Gran Bretagna in cui si è voluto dimostrare come la presenza di alti alberi lungo la carreggiata sia un ottimo deterrente per limitare la velocità. Questo esperimento si è svolto a Norfolk posizionando lungo le strade fuori la città dei tronchi in modo da creare un effetto visivo in cui la visuale sembra restringersi. Questo esperimento ha dimostrato come l’illusione ottica di una strada più stretta porti a un maggiore livello di attenzione degli automobilisti che si sentono così obbligati a rallentare alle porte di un centro cittadino. Anche l’illusione dell’intensificarsi crescente del numero di alberi, grazie all’illusione ottica esercitata dalla visibilità e dall’alternarsi di luci e ombre, comporterebbe a un alleggerimento considerevole della forza esercitata sull’acceleratore.

Dunque, per concludere, gli alberi lungo le strade sono un patrimonio storico e naturalistico di notevole valore, che appartiene e a tutti i cittadini e non a singoli individui, che abbiamo il dovere assoluto di proteggere dalla follia, dall’ignoranza e dalla superficialità di certi Amministratori pubblici. E’ necessaria la “buona informazione” sul valore degli alberi; bisogna estirpare la “moda malata” dell’ “Albero killer” o dell’ “albero della Morte” che purtroppo viene promossa con altrettanta, troppa, superficialità con la complicità di tantissimi giornalisti e di molte televisioni. E’ una cattiva informazione che provoca seri problemi al territorio e che deforma la realtà. L’albero non è simbolo di morte, ma anzi è un ecosistema straordinario che produce ossigeno e  frutti per la sopravvivenza della vita sulla Terra. 

 

Alberto Colazilli. Esperto di paesaggio e curatore di parchi e giardini.

Un pensiero riguardo “Alberi lungo le strade. Una guerra infinita.

  • 7 Dicembre 2018 in 23:11
    Permalink

    Spero che le persone imparino ad amare gli alberi che ci donano tutto senza chiedere niente al contrario degli uomini, anche io quando viaggio e ci sono gli alberi ai lati mi sento più sicura perché mi rendono più visibili i lati della strada e mi danno più concentrazione mentre una strada vuota di confini non mi dà sicurezza e mi distraggo più facilmente, ho sempre percepito questo ma non me ne sono resa conto finchè non ho letto queste bellissime considerazioni. GRAZIE

    Risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *